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IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 19.04.2000 esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva istituito il Museo Storico di Alano di Piave; RITENUTO procedere all’esame ed approvazione dello Statuto che regola e disciplina le linee generali per il funzionamento e la gestione del Museo che saranno, in un successivo momento, oggetto di specifici Regolamenti; ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Regolamenti comunali nelle persone dei Sigg.: CODEMO Luigi -Sindaco, ERRANDI Sergio e SPADA Antonio Consiglieri (assente il Consigliere SPADA Gimpaolo); UDITO l’intervento del Consigliere Antonio Spada il quale ritiene l’iniziativa di grande valore storico e culturale per le generazioni future in memoria di tutte quelle persone che hanno contribuito alla costruzione della storia del nostro paese; ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; CON VOTI palesi favorevoli unanimi; D e l i b e r a 1) di approvare lo Statuto del Museo della Grande Guerra e del territorio di Alano di Piave composto di n.11 articoli che, allegato alla presente deliberazione (all. A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
STATUTO DEL MUSEO STORICO DELLA GRANDE GUERRA E DEL TERRITORIO DI ALANO DI PIAVE ART. 1 E’ istituito il Museo Storico della Grande Guerra e del territorio di Alano di Piave con deliberazione consiliare nr. 42 in data 19-04-2000, d’ora in avanti indicato con la dicitura “Museo”. ART. 2 Sono obiettivi del Museo: a) la conservazione del patrimonio al fine di valorizzare e sviluppare la memoria storica della popolazione di Alano di Piave e la pubblica esposizione; b) l’incremento del patrimonio derivante dall’attività espositiva oltre che da lasciti, donazioni, prestiti da privati o da altri Enti, acquisti o da eventuali reperimenti di materiale storico all’interno del territorio comunale fatte salve le norme di legge vigenti in materia; c) la promozione dell’attività espositiva e del valore che la stessa rappresenta anche con incontri, convegni e visite guidate ed ogni forma di attività didattica; d) la collaborazione con gli istituti comunali e altri enti pubblici e privati per la promozione culturale relativa alla storia della 1^ Guerra Mondiale e del territorio comunale ART. 3 Il Comune provvederà alla gestione del servizio museale in economia, oppure mediante affidamento ad Enti ed Associazioni a carattere non imprenditoriale e non lucrativo, previa stipula di apposito contratto che disciplini anche i rapporti economici e gestionali. ART. 4 Sono organi del Museo: - Un membro qualificato nominato dall’Amministrazione Comunale in qualità di responsabile della gestione del Museo - Il comitato di gestione. ART. 5 Il comitato di gestione è composto da: a)- il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente; b)- nel caso di gestione affidata all’esterno ai sensi del precedente art.3, il Presidente dell’Ente o Associazione che avrà in gestione il Museo, o suo delegato; c)- in alternativa al punto precedente, il responsabile dell’area tecnica comunale o suo delegato; d)- nr.3 membri eletti dal Consiglio Comunale: di cui n. 2 eletti dalla maggioranza e n. 1 eletti dalla minoranza; e)- il responsabile del Museo come nominato dall’ente gestore; tale figura viene individuata, in via transitoria nelle more dell’espletamento delle procedure di nomina, nel responsabile dell’area tecnica comunale o suo delegato. Il Comitato: - delibera, mediante votazioni a maggioranza, in merito alle attività espositive ed ai programmi del Museo;- formula eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre all’esame dell’Amministrazione comunale;- può nominare uno o due esperti in campo storico e scientifico che lo coadiuvi nella progettazione o nell’espletamento delle attività;- approva il regolamento interno del Museo nel quale saranno stabiliti, fra l’altro, anche orari di apertura al pubblico e le modalità di ingresso nonché le norme comportamentali dei visitatori; - delibera in generale sull’attività amministrativa del Museo, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al responsabile;- controlla lo stato attuativo dei programmi; - decide in ordine ad eventuali alienazioni e permute di reperti, in ogni caso finalizzate al miglioramento delle dotazioni e degli allestimenti. Le riunioni del comitato vengono convocate dal Presidente; per la validità delle stesse è richiesta la metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.Le funzioni di Segretario sono assunte dal Responsabile del Museo. I membri del Comitato non percepiscono indennità o rimborsi per la loro attività di Commissari, fatta eccezione per il personale dipendente del Comune per il quale, in caso di impegno al di fuori dell’ orario di lavoro, l’ Ente si riserva di adottare i provvedimenti del caso ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali in vigore. ART. 6 Il Comitato si rinnova con cadenza quinquennale con possibilità di riconferma, e a scadenza di ogni legislatura. ART. 7 Il Responsabile del Museo viene nominato dall’ente gestore; a tale figura spettano i compiti esecutivi di gestione, e l’organizzazione le attività deliberate dal Comitato. Provvede inoltre alla ripartizione del lavoro fra gli eventuali collaboratori. Dà disposizioni per il collocamento del materiale. Per quanto di competenza cura i rapporti del Museo con Istituti, Enti e studiosi italiani e stranieri. Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo. Acquista i libri e le pubblicazioni, e ne autorizza il prestito. Cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale in dotazione. Attua i programmi predisposti dal Comitato. Prepara apposite relazioni sulle attività del Museo e tiene i rapporti con l’Amministrazione comunale.Promuove ogni azione necessaria per la divulgazione del Museo e delle relative attività, e per la richiesta di contributi e finanziamenti da parte di enti esterni pubblici e privati. ART. 8 Il patrimonio del Museo è costituito dal materiale esposto al pubblico e da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione del Museo . Ogni oggetto e qualsiasi altro materiale che entri definitivamente per acquisto, per dono, per legato o per qualsiasi altra causa al Museo, dovrà essere immediatamente registrato con le modalità previste dalla legge. ART. 9 Il Museo ha la sede presso il fabbricato delle Ex Scuole Elementari della Frazione di Campo, sito in Via Don Nilo Mondin. ART. 10 Il Comitato può attribuire la qualifica di "Amico sostenitore del Museo" a quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese benemerite per lo sviluppo, la realizzazione ed il potenziamento del Museo. ART. 11 L’Amministrazione Comunale di Alano di Piave si impegna a studiare ogni possibilità di associazione con altri Enti e altre realtà museali per la gestione del Museo, nonché a porre in essere quelle condizioni previste dall’art. 7 della Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 50 per la concessione di contributi mediante adesione al sistema museale della Regione.
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